Esercizio del diritto di voto da parte di elettori/elettrici affetti da gravi infermità

In ogni tipo di consultazione disciplinata da normativa statale per gli elettori/le elettrici fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto, la legge 5 febbraio 2003, n. 17 prevede la possibilità di essere accompagnati da una persona di fiducia:

  1. Ad ogni consultazione elettorale
    In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore/l'elettrice ha la facoltà di essere accompagnato/a nella cabina elettorale, poiche munito dell'apposito certificato medico, attestante che è impossibilitato/a di esprimere autonomamente il voto nella cabina. (art. 55 D.P.R. n. 361)
    oppure
  2. Diritto di voto assistito, riconosciuto in via permanente:
    L'elettore/L'elettrice  può presentare una richiesta all'Ufficio elettorale del Comune allegando il certificato medico richiesto, con la quale fa domanda per l'annotazione permanente del diritto al voto assistito. Il Comune provvede poi  ad apporre  un corrispondente simbolo o codice sulla tessera elettorale personale. (legge 02/02/2003 n. 17)
    I moduli per la domanda sono disponibili nell'ufficio elettorale del Comune.

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