L'ufficio anagrafe rilascia al cittadino che ne faccia richiesta i seguenti certificati:
- certificati di residenza
- certificati di stato di famiglia
- certificati di convivenza
- certificati di cittadinanza
- certificati di godimento dei diritti politici
- certificati dello stato civile
- certificati anagrafici di nascita
- certificati di esistenza in vita
- certificati storici
- certificati cumulativi
- legalizzazione di fotografie.
Si fa presente che dal 1° gennaio 2012 alle Pubbliche Amministrazioni è consentito il rilascio di certificazioni solamente nei casi in cui queste vengano utilizzate nei rapporti tra privati. Nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e nei confronti di privati gestori di pubblici servizi invece devono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive ovvero le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (art. 40, 46, e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione ai privati devono contenere obbligatoriamente il seguente avviso: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi." Nel caso in cui il predetto avviso dovesse mancare la certificazione è nulla (art. 40, comma 02 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, come integrato dalla Legge n. 183/2011)
I certificati dell'ufficio anagrafe sono normalmente soggetti all'imposta di bollo e vengono quindi muniti di marca da bollo. Per certi scopi previsti tassativamente dalla legge sull'imposta di bollo possono essere rilasciati certificati in carta libera (ad esempio per l'attività svolta dalle associazioni senza scopo di lucro).
I certificati hanno la seguente validità temporale:
- validità normale di sei mesi se i dati non sono cambiati
- validità illimitata, se il certificato contiene dati non soggetti a modificazione (ad esempio certificato di morte).